
La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo viene costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura.
È composta da:
a) un presidente nominato dall’Assemblea legislativa e scelto tra i componenti della stessa, eletto con le modalità e procedure fissate per l’elezione dei presidenti delle commissioni assembleari ai sensi dell’articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;
b) due vicepresidenti nominati dall’Assemblea legislativa di cui uno scelto tra i componenti della stessa e l’altro scelto tra i Consultori residenti stabilmente all’estero di cui alla lettera e), eletti con voto limitato ad uno;
c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell’emigrazione, iscritte nei registri di cui all’ articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;
e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all’estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all’estero, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell’attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;
f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all’estero, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 14, comma 2;
g) due docenti delle Università che hanno sede nella Regione Emilia-Romagna.
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo/la-consulta/chi-siamo/composizione-consulta












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